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Statuto

STATUTO DELL’
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ARTES RENASCENTES
(20 – IX – 2014)

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Articolo 1° – Tra gli aderenti al presente statuto viene fondata ai sensi della legge del 1° luglio 1901 e del decreto del 16 agosto 1901 un’Associazione denominata ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ARTES RENASCENTES e, in forma abbreviata, ARTES RENASCENTES.

Articolo 2° – Scopo dell’Associazione sono lo studio e la diffusione della storia, della letteratura, del pensiero, delle scienze e delle arti nella tradizione classica, umanistica e rinascimentale nel loro senso piú ampio.

Articolo 3° – Sede sociale e sedi delle Sezioni scientifiche regionali – La sede sociale dell’Associazione è stabilita nel CENTRE «JEAN PÉPIN», Unità propria del Centre national de la recherche scientifique n° 76, sito in Rue Guy-Môquet, 7 – 94801 VILLEJUIF, Francia. Potrà essere trasferita su semplice decisione del Consiglio Direttivo.
Nell’esercizio delle proprie attività scientifiche, culturali ed editoriali, l’Associazione si avvale di una serie di Sezioni scientifiche regionali il cui numero e le cui sedi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in funzione delle aree linguistiche e culturali o geografiche rappresentate al proprio interno, di modo che ciascuna di tali Sezioni avrà la propria sede nei locali e all’indirizzo di uno dei soci fondatori istituzionali dell’Associazione. Le aree linguistiche e culturali o geografiche che l’Associazione investe da súbito sono le seguenti: a) area d’espressione tedesca, o germanica; b) area d’espressione inglese, o anglosassone; c) area d’espressione spagnola; d) area d’espressione francese; e) area d’espressione italiana, o italica; f) area d’espressione portoghese, o lusitana; g) area d’espressione latina, o romana; h) area mediterranea. Nuove aree operative potranno essere definite e investite su motivata proposta del Consiglio Direttivo e del Consiglio Editoriale, da essi approvata in seduta congiunta e ratificata dall’Assemblea generale.
La sede sociale dell’Associazione funge da sede della Sezione scientifica regionale d’espressione francese.

Articolo 4° – L’Associazione è composta da:
a) Soci fondatori istituzionali, i.e. istituzioni od enti di studio o di ricerca da un lato, ed editori o case editrici dall’altro;
b) Soci fondatori individuali, i.e. persone fisiche;
c) Soci onorarî;
d) Soci benefattori;
e) Soci attivi;
f) Soci istituzionali aggiunti.

Articolo 5° – Ammissione – Per essere ammessi nell’Associazione è necessario il placet del Consiglio Direttivo e del Consiglio Editoriale, che statuiscono in seduta congiunta sulle richieste di ammissione presentate; tali richieste saranno prese in considerazione soltanto se la persona o l’ente richiedente avrà debitamente corrisposto l’importo dei diritti d’ingresso previsti. Se l’ammissione non viene convalidata, l’importo versato è restituito agli interessati.

Articolo 6° – I soci – Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto uno dei tre Allegati (a– Fondatori istituzionali: Istituzioni ed enti; b– Fondatori istituzionali: Editori; c– Fondatori individuali: Persone fisiche) alla dichiarazione di fondatione dell’Associazione del 20 settembre 2014 e versato nei
termini stabiliti la quota di fondazione prevista.
– Sono soci onorarî coloro che hanno reso speciali servigi all’Associazione;
vengono nominati in seduta congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio Editoriale su motivata proposta di almeno 3 (tre) loro membri e possono esser dispensati dal pagamento dei diritti d’ingresso e/o delle quote associative.
– Sono soci benefattori coloro che versano dei diritti d’ingresso pari ad almeno cento volte la quota di fondazione versata dai soci fondatori e una quota annuale pari ad almeno cento volte la quota annuale versata dai soci attivi, il cui importo è stabilito ogni anno dall’Assemblea generale; entrano in soprannumero nel Consiglio Direttivo e ne fanno parte dal giorno successivo a quello in cui la
loro adesione è stata convalidata.
– Sono soci attivi coloro che si sono impegnati a corrispondere una quota
annuale il cui importo è fissato ogni anno dall’Assemblea generale.
– Sono soci istituzionali aggiunti le istituzioni o gli enti di studio o di ricerca e
gli editori o le case editrici che si uniscono all’Associazione su motivata proposta, ratificata dall’Assemblea generale, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Editoriale che, statuendo in seduta congiunta alla maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto o dei 4/5 (quattro quinti) dei membri presenti e che prendono parte al voto, ne precisano le condizioni e le modalità; quest’ultime possono prevedere che vengano loro accordati in tutto o in parte i diritti e le prerogative riconosciuti ai soci fondatori istituzionali.

Articolo 7° – Dimissioni / Decesso o Scioglimento / Radiazione – La qualità di socio si perde in sèguito a: a) dimissioni;
b) decesso (di persone fisiche) o scioglimento (di istituzioni ed enti) o liquidazione (di un editore o di una casa editrice);
c) radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, dopo che l’interessato sia stato invitato a presentarsi alla Giunta per addurre spiegazioni. I soci fondatori e i soci benefattori non sono passibili di radiazione.

Articolo 8° – Gli introiti dell’Associazione comprendono:
1° – l’ammontare dei diritti d’ingresso e delle quote associative;
2° – le sovvenzioni degli Stati, delle collettività locali e delle diverse istituzioni pubbliche o private; 3° – le donazioni e i doni d’ogni genere;
4° – i proventi delle retribuzioni per servizi prestati nelle attività di ricerca e di informazione;
5° – gli introiti provenienti dalle pubblicazioni dell’Associazione.

Articolo 9° – Consiglio Direttivo – L’Associazione è governata da un Consiglio Direttivo che funge da Consiglio d’amministrazione e assicura la rappresentanza giuridica dell’Associazione, la sua gestione amministrativa e finanziaria nonché la programmazione e la promozione delle sue attività istituzionali.
Il Consiglio Direttivo è composto secondo i principî e nelle proporzioni indicati nel successivo comma del presente articolo da membri de iure e da membri eletti per 5 (cinque) anni dall’Assemblea generale. Non può far parte del Consiglio chi non sia maggiorenne. I soci eletti sono rieleggibili.
Fanno de iure parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori istituzionali rientranti nella categoria delle istituzioni o degli enti di studio o di ricerca fondatori dell’Associazione, ciascuno dei quali vi partecipa tramite un rappresentante designato; i rappresentanti ex officio dei soci fondatori istituzionali occupano nel loro insieme i 2/3 (due terzi) almeno dei seggi ordinarî del Consiglio Direttivo. Fanno del pari parte del Consiglio Direttivo i soci eletti a tal fine dall’Assemblea generale tra le diverse categorie di soci dell’Associazione; nel loro insieme i soci eletti occupano non piú di 1/3 (un terzo) dei seggi ordinarî del Consiglio Direttivo. Infine, fanno de iure parte del Consiglio Direttivo, a meno di loro rifiuto o dimissioni, il Segretario scientifico dell’Associazione, i.e. il Coordinatore del Consiglio Editoriale, nonché i soci benefattori, che vi occupano uno o piú seggi detti straordinarî o soprannumerarî. In nessun caso il Consiglio Direttivo potrà annoverare meno di 15 (quindici) membri, quale che sia la categoria di soci nella quale rientrano.
Il Consiglio Direttivo sceglie tra i proprî membri, con scrutinio segreto, una Giunta composta da:
1° – Un Presidente, legale rappresentante dell’Associazione;
2° – Uno o piú Vicepresidenti, ove ce ne sia bisogno;
3° – Un Segretario generale e, se del caso, un Segretario generale aggiunto;
4° – Un Tesoriere e, se del caso, dei Tesorieri aggiunti.
Il Segretario scientifico dell’Associazione, i.e. il Coordinatore del Consiglio Editoriale, fa de iure parte della Giunta. Il mandato della Giunta coincide nella durata col mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 10° – Riunioni del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente. Salvi i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto, le decisioni vi sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I membri del consiglio che, senza valide giustificazioni, non abbiano assistito a tre riunioni consecutive potranno essere considerati dimissionarî.

Articolo 11° – Consiglio Editoriale – Le attività editoriali dell’Associazione, sia in rete / online sia su carta, sono governate da un Consiglio Editoriale che ne assicura la programmazione e l’esecuzione, ne nomina i responsabili, ne conferma o prolunga il mandato e provvede, ove occorra, a sostituirli.
Chiamato altresí ad assistere il Consiglio Direttivo e la Giunta nelle loro attività, il Consiglio Editoriale è composto secondo i principî e nelle proporzioni indicati nel successivo comma del presente articolo da membri de iure e da membri eletti per 5 (cinque) anni dall’Assemblea generale. Non può far parte del Consiglio chi non sia maggiorenne. I soci eletti sono rieleggibili.
Fanno de iure parte del Consiglio Editoriale i soci fondatori istituzionali rientranti nella categoria delle case editrici o degli editori fondatori dell’Associazione, ciascuno dei quali vi partecipa tramite un rappresentante designato; i rappresentanti ex officio dei soci fondatori istituzionali della suddetta categoria occupano nel loro insieme almeno 1/3 (un terzo) dei seggi ordinarî del Consiglio Editoriale. Fanno del pari parte del Consiglio Editoriale i soci eletti a tal fine dall’Assemblea generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo o della Giunta o di almeno 7 (sette) soci individuali dell’Associazione provenienti da almeno 3 (tre) aree linguistiche e culturali rappresentate all’interno del Consiglio Direttivo; nel loro insieme i soci eletti occupano non piú dei 2/3 (due terzi) dei seggi ordinarî del Consiglio Editoriale. Nel limite di non piú di tre unità, dei seggi detti straordinarî o soprannumerarî possono esser creati e attribuiti dall’Assemblea generale, con un preciso mandato suscettibile di rinnovo ma a termine che li giustifichi, su motivata proposta della Giunta o di almeno 2 (due) soci fondatori istituzionali rientranti nella categoria delle case editrici o degli editori fondatori dell’Associazione.
Il Consiglio Editoriale sceglie tra i proprî membri, con scrutinio segreto:
- un Coordinatore che assolve alle funzioni di Segretario scientifico dell’Associazione;
– uno o piú Coordinatori aggiunti, ove ce ne sia bisogno.
Il mandato del Coordinatore del Consiglio e Segretario scientifico dell’Associazione e quello degli eventuali Coordinatori aggiunti coincidono nella durata col mandato del Consiglio Editoriale.

Articolo 12° – Riunioni del Consiglio Editoriale – Il Consiglio Editoriale si riunisce in seduta ordinaria su convocazione decisa motu proprio o su richiesta di almeno due dei suoi membri dal Segretario scientifico dell’Associazione, che ne informa parallelamente la Giunta o il Presidente; si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o, su richiesta di questi, in particolare quando si tratti di convocare in seduta congiunta il Consiglio Direttivo e il Consiglio Editoriale, su convocazione del Segretario generale dell’Associazione. Le riunioni sono in linea di principio presiedute dal Presidente se presente, e dal Segretario scientifico negli altri casi. Ove occorra, il Presidente può farsi rappresentare o designare un delegato, sia per assistere alle riunioni, sia per presiederle; il Segretario scientifico può farsi rappresentare da uno dei Coordinatori aggiunti. Salvi i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto, le decisioni vi sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Segretario scientifico, posto che il Presidente non prende mai parte al voto.
I membri del consiglio che, senza valide giustificazioni, non abbiano assistito a tre riunioni consecutive potranno essere considerati dimissionarî.

Articolo 13° – Presidenti onorarî – Su motivata proposta del Consiglio Direttivo o del Consiglio Editoriale o della Giunta o di almeno 7 (sette) soci individuali dell’Associazione provenienti da almeno 3 (tre) aree linguistiche e culturali rappresentate all’interno del Consiglio Direttivo, il Presidente può, sentito il parere dell’Assemblea generale dell’Associazione, nominare uno o piú Presidenti onorarî dell’Associazione; dispensati da ogni tipo di diritti d’ingresso e da ogni tipo di quota associativa, i Presidenti onorarî sono soci pleno iure dell’Associazione, ma il loro titolo è meramente onorifico.

Articolo 14° – Assemblea Generale Ordinaria – L’Assemblea generale ordinaria comprende tutti i soci dell’Associazione, a qualunque titolo vi siano affiliati. Si riunisce ogni anno, per quanto possibile nelle date e nei luoghi stessi del Congresso annuale dell’Associazione. I soci dell’Associazione vi sono convocati dal Presidente o, su sua richiesta, dal Segretario generale almeno quindici giorni prima della data stabilita. L’Ordine del giorno è indicato sulle convocazioni.
Il Presidente, assistito dai membri della Giunta, stabilisce l’Ordine del giorno, presiede l’Assemblea ed espone lo stato morale dell’Associazione.
Il Tesoriere rende conto della propria gestione e sottopone il bilancio, preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo, all’approvazione dell’Assemblea.
Esaurito l’Ordine del giorno si procede alla sostituzione, con scrutinio segreto, dei membri elettivi uscenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Editoriale.
Nell’Assemblea generale potranno essere discusse soltanto le questioni previste dall’Ordine del giorno.

Articolo 15° – Assemblea Generale Straordinaria – Ove occorra, il Presidente può convocare un’Assemblea generale straordinaria nel rispetto delle formalità previste dal precedente articolo 14, le cui regole saranno in tal caso integralmente applicabili.

Articolo 16° – Delle convenzioni, dei contratti o degli accordi possono essere stipulati con ogni istituzione in particolare culturale o scientifica e con ogni editore od ogni ente in particolare di diffusione, di studio o di ricerca, nell’intento di accrescere gli strumenti operativi dell’Associazione o di renderne piú efficace l’azione.

Articolo 17° – Regolamento interno – Un regolamento interno può essere predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone in tal caso all’approvazione dell’Assemblea generale.
Tale regolamento potrà stabilire i diversi punti non previsti dal presente Statuto, in particolare quelli riguardanti l’amministrazione interna dell’Associazione e l’ordinaria gestione delle sue attività.

Articolo 18° – Modifiche del presente Statuto – Lo Statuto dell’Associazione internazionale Artes Renascentes potrà essere modificato soltanto su motivata proposta del Consiglio Direttivo e del Consiglio Editoriale chiamati in seduta congiunta a decidere con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto o dei 4/5 (quattro quinti) dei loro membri presenti che prendono parte al voto; ciascuna proposta cosí formulata e approvata avrà effetto solo se ratificata dall’Assemblea generale e dopo esserlo stata.

Articolo 19° – Scioglimento eventuale – In caso di scioglimento deciso dai 2/3 (due terzi) almeno dei soci dell’Associazione o dai 4/5 (quattro quinti) dei soci presenti all’Assemblea generale e che prendono parte al voto, uno o piú liquidatori vengono nominati dall’Assemblea stessa e, se del caso, l’attivo viene devoluto ai sensi dell’articolo 9 della legge del 1° luglio 1901 e del decreto del 16 agosto 1901.

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